Art. 1.
(Obiettivi e ambito di applicazione).

      1. L'intervento pubblico nel settore della ricerca scientifica e tecnologica è finalizzato alla produzione di conoscenze per rispondere ai bisogni economici, sociali e culturali della Repubblica.
      2. La presente legge ha lo scopo di favorire la razionalizzazione dell'intervento pubblico per la promozione e il sostegno alla ricerca favorendo l'integrazione tra azioni a livello nazionale, regionale e locale, lo sviluppo di reti e la collaborazione con il settore privato nonché la dimensione europea e internazionale della ricerca italiana.